Elezioni al Consiglio nazionale del 19.10.2003
Sommario
Abbreviazioni e riferimenti

Fondamenti giuridici Ticino
Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP )
Atto di base del 07.10.1998; approvato il 18.11.1998

Regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (RALEDP )
Atto di base del 18.11.1998; approvato il 18.11.1998


Voto anticipato
Le operazioni di voto hanno luogo:
il venerdi dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei Comuni con più di 600 iscritti in catalogo (LEDP 27 I a+c).
Un estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto a partire dal giovedi precedente può essere stabilita per le votazioni ed elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato (LEDP 27 II a).
L’avente diritto può votare all’Ufficio elettorale a partire del lunedí antecedente il giorno della votazione o dell’elezione (LEDP 31).
Voto per corrispondenza
(LEDP 1 II)
Il Consiglio di Stato fissa le norme che disciplinano il voto per corrispondenza ritenuto che il voto per corrispondenza è ammesso dal momento in cui il materiale di voto è a disposizione delle cancellerie comunali, il più presto tre settimane innanzi la data della votazione; le schede pervenute dopo la chiusura dello scrutinio non sono prese in considerazione (LEDP 33 b+c).
Voto per rappresentanza
Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina (LEDP 30).
L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'Ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica (RALEDP 29).